1. Per l'individuazione precoce delle situazioni di rischio psico-patologico e dei disturbi mentali, il Ministro della salute, con proprio decreto, e in conformità a quanto stabilito all'articolo 2, comma 5, stabilisce le modalità di realizzazione di specifici programmi atti alla diffusione di idonei interventi presso le scuole di ogni ordine e grado, esclusivamente su segnalazione degli insegnanti e con il consenso dei genitori.
2. Qualsiasi forma di intervento disposta ai sensi del comma 1 deve prevedere, oltre al coinvolgimento del DSM competente per territorio, in ogni possibile causa di disagio:
a) l'effettuazione di controlli medici atti ad individuare le patologie organiche potenzialmente in grado di provocare alterazioni psichiche;
b) l'esame di eventuali problematiche relative al percorso scolastico e all'approccio allo studio;
c) l'accertamento dell'esistenza di eventuali problemi familiari o di relazione con uno o più familiari o con uno specifico insegnante.
3. Gli interventi di cui al comma 1 devono comunque essere attuati nel rispetto delle caratteristiche psicologiche dei singoli alunni, con il coinvolgimento dei rispettivi genitori se necessario, privilegiando il metodo del dialogo interpersonale e dell'ascolto. È altresì fatto divieto di procedere ad analisi psicologiche finalizzate